Art. 11.

      1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti a un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica che ne abbia fatto esplicita richiesta al ministro competente devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. Nella richiesta al ministro competente la confessione religiosa specifica, altresì, se preferisce che gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o al momento delle pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato o in caso di impedimento di questi davanti

 

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a un ministro di culto allo scopo delegato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 10. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
      2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi qualora la confessione abbia optato per la lettura al momento delle pubblicazioni. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
      3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
      4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
      5. All'articolo 83 del codice civile le parole: «dei culti ammessi nello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni religiose aventi personalità giuridica».
      6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
 

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